05/05/2022
‼️Ordinanza Ministro della Salute 28 aprile 2022 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e arrivi dai Paesi Esteri ‼️
Con l'ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono state prorogate fino al 15 giugno prossimo alcune misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale.
👉 Fino al 15 giugno prossimo, resta obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2 nei seguenti casi:
1. per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
✈️ aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
🛳 navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
🚈 treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
🚌 autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega
più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
🚌 autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, che comprendono, come specificato dalle Linee Guida per il settore, gli autoservizi pubblici non di linea taxi, NCC e natanti;
🚐 mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
2. per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
3. ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani.
“E' comunque raccomandato” indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie “in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico”.
Confermata l’esenzione dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i bambini di età inferiore ai sei anni, per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, per le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo e per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
👉 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Per i luoghi di lavoro pubblici “è comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.”
Per quanto riguarda i luoghi di lavoro privati, restano in vigore le regole previste nel Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali, aggiornato il 6 aprile 2021.
Le Parti si incontreranno il prossimo 4 maggio per verificare se prorogare o modificare le attuali regole.
👉 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPOSTAMENTI: ARRIVI DA PAESI ESTERI
Con altra ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 - in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale -, è stata ulteriormente prorogata fino al 31 maggio prossimo la validità della disciplina per gli arrivi da paesi esteri, introdotta dall’Ordinanza 22 febbraio 2022, ad esclusione dell’obbligo di compilazione e presentazione del “digital Passenger Locator Form” (PLF), contenente i dati per la localizzazione del passeggero in caso di contagio (che pertanto non è più previsto a partire dal 1° maggio 2022)
25/03/2022
🔵 Decreto Legge 24 marzo 2022 n.24 🔵
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo Decreto Legge, contenente disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Ecco una sintesi delle principali:
ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA
👉 A decorrere dal 1 aprile è previsto:
- l'isolamento ai soggetti risultati positivi
- autosorveglianza a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto, con l'obbligo di effettuare un test antigenico alla prima comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
👉 FFP2 obbligatoria fino al 30 aprile per:
- l'accesso ai mezzi di trasporto
- per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerti, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonchè per gli eventi e le competizioni sportive
👉 fino al 30 aprile sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori del pubblico, del privato e gli addetti ai servizi domestici e familiari, sono considerati DPI le mascherine chirurgiche.
GREEN PASS BASE
👉 dal 1 al 30 aprile è consentito ai soggetti muniti di GP base l'accesso a:
- mense e catering continuativo su base contrattuale
- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati
- concorsi pubblici
- corsi di formazione pubblici e privati
- agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto
- mezzi di trasporto
GREEN PASS RAFFORZATO
👉 dal 1 al 30 aprile è consentito ai soggetti muniti di GP rafforzato l'accesso a:
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce
- convegni e congressi
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione
- feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso
- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso
OBBLIGO VACCINALE
👉 fino al 15 giugno, l'obbligo vaccinale si applica alle seguenti categorie:
- personale sanitario
- personale scolastico, universitario e di formazione professionale
- personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico e della polizia locale
- lavoratori ultracinquantenni
04/03/2022
🟣SAVE THE DATE 🟣 21 MARZO 2022 ORE 9.30 - PALAZZO MONFERRATO
Terziario Donna Confcommercio Alessandria organizza il seminar lab in presenza per imprenditrici, imprenditori, addette e addetti alle vendite
👉 "VINCERE LA SFIDA DEL RETAIL FASHION NELLA NUOVA NORMALITA': come le neuroscienze supportano le vendite nel post-pandemia"
in collaborazione con l'Assessorato e la Consulta Pari Opportunità del Comune di Alessandria nell'ambito del MARZO DONNA.
🟣 Il programma completo:
📍 Ore 9.30
_Benvenuto e saluti istituzionali_
Rossella Ferrando, Presidente Terziario Donna Alessandria
_Introduzione: La sfida del terziario di mercato: da luoghi di scambio commerciale e sociale a protagonisti della rinascita dei centri urbani_
Alice Pedrazzi, Direttore Confcommercio Alessandria
📍 Ore 9.45
Lorenzo Dornetti, trainer Neurovendita
👉 Il retail nella nuova normalità
👉 Il negozio fisico che vende da remoto
👉 Appuntamenti, prenotazioni e servizi: il nuovo concept del negozio di vicinato
📍 Ore 12.30
_Domande e risposte_
Per partecipare al seminario è necessario iscriversi compilando il form al link ⬇️
https://bit.ly/3uZxkNS
01/03/2022
🔵 Aggiornamento Triennale obbligatorio per i Pubblici Esercizi 🔵
👉 Scadenza triennio 1 marzo 2022 - proroga 31 maggio 2022
La Giunta Regionale ha approvato la proroga al 31 maggio 2022 per la scadenza degli adempimenti formativi di aggiornamento professionale.
I nostri uffici sono disponibili ad organizzare un ulteriore corso di formazione con termine entro la nuova scadenza
18/02/2022
🟡 SUPERBONUS ALBERGHI 🟡 SAVE THE DATE: 21 e 28 FEBBRAIO 2022
Il Ministero del Turismo ha pubblicato le disposizioni attuative del cd “Superbonus Alberghi” in cui sono individuate le tipologie di imprese turistiche ammesse agli incentivi, le tipologie di interventi ammessi, le soglie massime di spesa ammissibile e infine i criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute.
La norma prevede, oltre alla possibilità di richiedere un credito di imposta pari al 80% degli investimenti sostenuti per spese di efficientamento energetico, riqualificazione antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, interventi edilizi, realizzazione di piscine termali, interventi di digitalizzazione, acquisto di arredi inclusa illuminotecnica e spese per consulenze professionali, anche l’opportunità di richiedere un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi agevolati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto PNRR (7 novembre 2021) e fino al 31 dicembre 2024.
E' stata pubblicata sul sito web del Ministero del Turismo la comunicazione che fissa le date di avvio dell'operatività ed accessibilità della piattaforma informatica dedicata alla presentazione delle domande per l'accesso alla misura, e precisamente:
📌 a partire dal 21 febbraio 2022 sarà possibile accedere alla sezione informativa dell'incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati
📌 a partire dalle ore 12.00 del 28 febbraio 2022 sarà possibile accedere alla piattaforma per compilare il format online, caricare gli allegati ed effettuare l'invio della domanda.
🔵 I nostri uffici sono a disposizione per informazioni e assistenza
03/02/2022
‼️DL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 FEBBRAIO‼️
Il Consiglio dei Ministri si è riunito ieri, 2 febbraio, e ha approvato un decreto legge con misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
Di seguito un estratto del comunicato stampa ufficiale
🟢GREEN PASS
Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.
🔵CIRCOLAZIONE STRANIERI IN ITALIA
A coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.
🔴MENO LIMITAZIONI AI VACCINATI
Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.
Seguiranno ulteriori dettagli non appena il testo verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
27/01/2022
🔵 GREEN PASS BASE E CONTROLLO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI: IL CHIARIMENTO DEL
GOVERNO 🔵
Importante chiarimento del Governo in riferimento all’attività di controllo del Green Pass Base: i titolari degli esercizi commerciali possono effettuare controlli a . Non sono dunque tenuti a controllare il green pass dei clienti all’ingresso del proprio esercizio commerciale.
21/01/2022
🟢 GREEN PASS BASE E ATTIVITÀ COMMERCIALI: ecco l’elenco delle attività esentate🟢
Da martedì 1 febbraio scatterà l’obbligo di mostrare il green pass base per accedere alla maggior parte delle attività commerciali.
Di seguito riportiamo l’elenco delle attività , quelle che sono tenute a verificare il possesso del green pass ai clienti:
👉 esercizi al dettaglio di alimenti e bevande senza consumo sul posto
👉 ipermercati
👉 supermercati
👉 discount di alimentari
👉 negozi di commercio al dettaglio di surgelati
👉 commercio al dettaglio di animali domentistici e alimenti per animali
👉 commercio al dettaglio di carburante
👉 commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
👉 commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie
👉 commercio al dettaglio di articoli medicinali e ortopedici in esercizi specializzati
👉 commercio al dettaglio di materiale per ottica
👉 commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e riscaldamento
⚠️ Centri commerciali: dal 1 febbraio, l’accesso consentito è con il green pass base. Ma in , nei e l’accesso è consentito solo con il
🔎 L’accesso è consentito green pass solo per recarsi nei negozi e nell’attività , così come riportato nell’elenco soprastante.

05/01/2022
🔴Covid, per banche, negozi e servizi richiesto Green Pass ordinario 🔴
Covid, per banche, negozi e servizi sarà necessario il Green Pass ordinario, è quanto ha deciso il Consiglio dei Ministri nella riunione odierna. (askanews)
Oltre a questa misura, in attesa del nuovo Decreto di prossima pubblicazione, si anticipano quelle che, secondo fonti del Governo, saranno le principali misure:
📍 Obbligo vaccino fino al 15 giugno per tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che hanno compiuto 50 anni ad eccezione dei casi di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.
📍 • Dal 15 febbraio SUPER GREEN PASS per i lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto 50 anni.
📍Niente stipendio ma conservazione del posto di lavoro per gli over 50 che si presenteranno al lavoro senza SUPER GREEN PASS.
📍L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è “vietato” e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro.
📍Tutte le imprese, senza eccezione sul numero complessivo di dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde. La sostituzione rimane di dieci giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.
📍 Fino al 31 marzo 2022 Green pass base- quello che si ottiene anche con il tampone, oltre che per vaccino o guarigione- per accedere ai servizi alla persona, come il parrucchiere ma anche per pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.
📍 L’obbligo di green pass per i servizi alla persona varrà dal 20 gennaio, mentre per le altre attività dal primo febbraio, previa adozione di un dpcm che individuerà le attività escluse dall’obbligo.
⚠️ si precisa che le informazioni sopra riportate sono attualmente solo da ritenersi anticipazioni di quanto sarà contenuto nel prossimo Decreto. Per maggiori dettagli e per avere certezza delle disposizione previste, occorre attendere la pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale
05/01/2022
⚠️ATTENZIONE, SEGNALAZIONE PROBLEMATICA GREEN PASS ⚠️
In queste ultime ore, moltissimi associati ci stanno segnalando di trovarsi in questa situazione anomala:
• Sono risultati al Covid nelle ultime settimane
• Hanno eseguito un (farmacia, laboratorio autorizzato, asl)
• Hanno comunicato al proprio di base la positività
• La positività è stata regolarmente inserita nella piattaforma regionale
• Hanno osservato il periodo di disposto dal proprio medico e/o dall’Asl
• Hanno eseguito al termine del periodo di isolamento un rapido o molecolare che è risultato
• La (e di conseguenza la chiusura dell’isolamento) è stata correttamente registrata sul portale
MA:
• Durante tutto il periodo di positività e isolamento il rafforzato che possedevano in virtù della vaccinazione effettuata NON ha mai smesso di essere valido, come se mai avesse recepito la positività del soggetto
• Dopo la negativizzazione il Green Pass è rimasto lo stesso, senza mai aggiornare la propria data di , recependo il periodo di positività e iniziando dunque a riconteggiare la validità dalla data dell’avvenuta guarigione
• Molti di questi soggetti, dopo essersi negativizzati, hanno ricevuto dalla Regione Sms con la prenotazione per la
QUINDI, questi soggetti si trovano in questa situazione:
• Hanno il Green Pass ancora valido in virtù del pregresso ciclo e NON della intercorsa malattia
• Il Green PASS, se questi soggetti non effettueranno la terza dose, il 1 febbraio come da normativa aggiornata
• Avendo però avuto il virus in queste ultime settimane, NON dovrebbero effettuare la terza dose prima di
✍️ Stiamo raccogliendo tutte le dei soci che si trovano in questa situazione, al fine di poter interloquire con la e con gli uffici competenti, per risolvere il problema prima della scadenza.
👉Se vi trovate in questa situazione, potere inviare la vostra segnalazione al n.351.7777268