Ilaria Destefano - Il Tuo diritto di sapere

Ilaria Destefano - Il Tuo diritto di sapere

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ogni tre giorni affronteremo temi che ci coinvolgono nella quotidianità da un punto di vista legale!

04/09/2023

𝙑𝙖𝙘𝙖𝙣𝙯𝙚: 𝘼𝙡𝙗𝙚𝙧𝙜𝙤 𝙙𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙤 𝙚/𝙤 𝙥𝙚𝙜𝙜𝙞𝙤𝙧𝙚 𝙧𝙞𝙨𝙥𝙚𝙩𝙩𝙤 𝙖𝙡𝙡𝙚 𝙖𝙨𝙥𝙚𝙩𝙩𝙖𝙩𝙞𝙫𝙚? 𝘾𝙤𝙣𝙙𝙞𝙯𝙞𝙤𝙣𝙞 𝙙𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙚 𝙙𝙖 𝙦𝙪𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙧𝙖𝙥𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩𝙖𝙩𝙚 𝙥𝙚𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙘𝙡𝙪𝙙𝙚𝙧𝙚 𝙞𝙡 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙩𝙩𝙤? 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙩𝙩𝙤 𝙨𝙘𝙞𝙤𝙡𝙩𝙤 𝙚 𝙧𝙞𝙨𝙖𝙧𝙘𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝙙𝙖𝙣𝙣𝙤 "𝙙𝙖 𝙫𝙖𝙘𝙖𝙣𝙯𝙖 𝙧𝙤𝙫𝙞𝙣𝙖𝙩𝙖”.

Nell’alveo dei danni risarcibili, da qualche tempo, è venuta in rilievo una tipologia di danno non molto conosciuta che è il𝗰.𝗱. “𝗱𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗱𝗮 𝘃𝗮𝗰𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮”.

A differenza di quanto potrebbe sembrare, il “danno da vacanza rovinata” non è frutto di fantasiose costruzioni mentali dei giudici, ma è una voce di danno che è stata espressamente introdotta e disciplinata nell’𝗮𝗿𝘁. 𝟰𝟳 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 entrato in vigore nel 2011 in forza del quale, in caso di inadempimento di non scarsa importanza delle prestazioni previste dal contratto di viaggio, il consumatore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto stesso e/o il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (quindi non solo la perdita economica subita dal turista che ha sostenuto spese di viaggio e di servizi non usufruiti, ma anche il danno che il soggetto soffre in seguito alla violazione di un valore della personalità umana, non suscettibile di quantificazione economica al momento della richiesta giudiziale, ma valutato in seguito in via equitativa dal Giudice).

Capita sovente, infatti, che nel decidere la nostra meta delle vacanze estive o invernali che siano, a meno che non si è abituati ad andare sempre nello stesso posto conosciuto da tempo, ci affidiamo a tour operator o, se si decide di procedere in autonomia, a siti web delle strutture e/o applicazioni di prenotazione dove si possono trovare (quasi sempre) tutte le informazioni necessarie e gallerie fotografiche del luogo.

Ma cosa succede se, una volta arrivati a destinazione, ci troviamo di fronte ad un hotel e/o condizioni decisamente peggiori rispetto a quanto credevamo di aver prenotato?

In svariati arresti giurisprudenziali la Corte di Cassazione è stata chiara: 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗽𝗿𝗮 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗮𝗿𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗮𝗹 𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿 (𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗼𝗶 𝗮𝘃𝗿à 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮) 𝗲/𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗮𝘁𝘁𝗲𝘀𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗮 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹𝘁à 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗲/𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗿𝗶𝗰𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗰𝗶 𝗵𝗮 𝗶𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗶 𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲, 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮𝗯𝗶𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲, 𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗲𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲 𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗮𝘃𝗿𝗲𝗺𝗺𝗼 𝗺𝗮𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗼 𝗲, 𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗶 𝗽𝗶ù, 𝗰𝗶 𝗵𝗮 𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗼𝗱𝗼 𝗳𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲.

Va infatti sottolineato che il “danno da vacanza rovinata” deve essere riconosciuto in tutti i casi in cui il turista abbia subito, nel corso della vacanza, dei disservizi che hanno reso meno gradevole quel periodo di ferie che avrebbe dovuto essere fonte solo di pace e di relax.

Quindi posto che il turista leso da tale condotta del tour operator/struttura ricettiva ha in astratto diritto al risarcimento, cosa dovrà dimostrare per vedere la sua domanda giudiziale vittoriosa?

La giurisprudenza ritiene che “dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), l'avvenuto, esatto adempimento" (Cass., civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. civ., sez. II, 2 settembre 2020, nn. 18200 e 18202)
Sarà, dunque, sempre responsabile salvo provare che la mancata o inesatta esecuzione del contratto é imputabile al consumatore, o é dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

01/09/2023

Incidente causato da oggetti presenti sull'asfalto. Chi ne è responsabile?

Vi è mai capitato di percorrere una strada o un'autostrada e di vedere sul tratto in questione uno o più oggetti che rendono pericolosa la circolazione?
E se a causa di questi oggetti si verifica un sinistro, i relativi danni restano a carico del malcapitato che sfortunatamente si trova a percorrere proprio quel tratto stradale o c'è qualcuno che è tenuto a risarcire il danno?

Il quesito sarebbe di facile soluzione se solo l'incidente fosse stato causato da una persona fisica verso la quale rivolgere le nostre pretese.

Tuttavia è bene sapere che anche qualora il sinistro venga cagionato da un oggetto inanimato, potremmo ottenere un risarcimento da parte di chi risulta il titolare custode della strada (quindi potrebbe essere l'amministratore comunale o la società Autostrade per l'Italia a seconda del tratto stradale sul quale ci si trova).
La responsabilità di questi enti trova il proprio fondamento nell'art. 2051 c.c. il quale sancisce la responsabilità per “cosa in custodia”, per la quale il custode risulta responsabile per le cose ricadenti, appunto, sotto la sua custodia, salvo che questi non riesca a provare che l’evento dannoso si è verificato per “caso fortuito”, vale a dire un evento imprevisto, imprevedibile ed inevitabile che il custode non aveva la possibilità di evitare. Si tratta, dunque, di una responsabilità di tipo “oggettivo” che viene sancita a prescindere dal fatto che il custode fosse o meno a conoscenza del pericolo in questione: l’unica possibilità per il custode di andare esente da responsabilità, pertanto, è quella di dimostrare, come detto, il “caso fortuito".

Ma quando effettivamente l'ente responsabile può invocare il caso fortuito che lo rende esente da responsabilità?

Secondo varie sentenze della Cassazione, tutte univoche sul punto, il caso fortuito “può ritenersi sussistente finché non sia trascorso un tempo ragionevolmente sufficiente perché il custode venga a conoscere il pericolo e possa intervenire per eliminarlo”. (C. Cass. N. 10893 del 26.05.2016.
Appare infatti chiaro e logico che se il custode viene a conoscenza del pericolo alla circolazione cagionato dalla presenza di oggetti sulla strada, egli deve intervenire tempestivamente per eliminarlo, con la conseguenza che, in caso contrario, egli dovrebbe ritenersi comunque responsabile.

Dunque, dovendo concludere, nel caso si dovesse verificare un incidente nelle circostanze descritte nel presente articolo, possiamo rivolgerci al custode di quel tratto stradale per ottenere il risarcimento dei relativi danni in forza dell'art. 2051 c.c.
Il custode sarà esente da responsbilità solo ed esclusivamente laddove riesca a fornire la prova che l’evento sia accaduto per “caso fortuito”, ovvero che sia trascorso un ridotto lasso temporale dal momento in cui l'oggetto è finito sul manto stradale a quando si è verificato il sinistro. Se, infatti, il sinistro si fosse verificato a notevole tempo di distanza, allora è ragionevole presumere che il custode/gestore della strada non abbia fatto quanto di sua competenza al fine di eliminare la situazione di pericolo.

23/08/2023

Buonasera a tutti!
Dal 1 settembre partirà ufficialmente la rubrica " Il tuo Diritto di sapere " dove ogni tre giorni affronteremo temi e situazioni che ci coinvolgono nella quotidianità per le quali ci chiediamo: ma quali sono i miei diritti?
Ne evidenzieremo, naturalmente, la disciplina generale, ma resterò a disposizione per eventuali necessità perché, si sa, ogni norma va calata nel caso concreto per verificarne la reale applicabilità!
A presto!

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