21/09/2026
STADIO-CLINICA, STADIUM S.P.A. E STADIO LIBERO LIBERATI: IL PARTITO DEMOCRATICO E IL MOVIMENTO 5 STELLE CHIEDONO CHIAREZZA AL COMUNE DI TERNI.
I consiglieri Pierluigi Spinelli, Emidio Gubbiotti, Leonardo Patalocco, Michele Di Girolamo e Claudio Fiorelli hanno presentato un’interrogazione al Sindaco e alla Giunta per fare chiarezza sul progetto stadio-clinica, sulla concessione dello stadio Liberati e sulla situazione economica e societaria di Stadium S.p.A.
Un’interrogazione che affronta anche la prevista vendita di Stadium, il PEF dell’operazione, i rapporti con la Nuova Ternana e gli effetti della sentenza del TAR Umbria.
Qui il testo integrale dell’interrogazione 👇
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO DEMOCRATICO
GRUPPO CONSILIARE DEL MOVIMENTO 5 STELLE
Alla Presidente del Consiglio comunale
Alla Segretaria generale e, ai fini della risposta, al Sindaco e alla Giunta comunale di Terni
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE
Oggetto: Progetto stadio-clinica e concessione Stadium S.p.A: PEF, ramo clinica, bilancio 2025, disponibilità delle aree, vendita della società e gestione del Libero Liberati
PREMESSO CHE l’8 luglio 2025 e il 12 gennaio 2026 consiglieri dei gruppi PD e Movimento 5 Stelle hanno presentato interrogazioni sulla vicenda stadio-clinica e sui rapporti tra Ternana Calcio, Ternana Women, Stadium S.p.A. e Comune di Terni; il 1° agosto 2025 è stata sottoscritta la Convenzione tra Comune di Terni e Stadium S.p.A. per la riqualificazione, valorizzazione e gestione dello stadio Libero Liberati; con sentenza n. 125/2026 del 24 marzo 2026 il TAR Umbria, accogliendo le istanze e i rilievi della Regione Umbria, ha annullato la determinazione dirigenziale n. 2088 del 23 luglio 2025; il 13 aprile 2026 l’assessore competente ha riferito in Consiglio comunale che era in corso una valutazione legale sugli effetti della sentenza sulla Convenzione; nel luglio 2026 lo stesso assessore ha sostenuto che il PEF della concessione sarebbe autonomamente sostenibile e che la cessione del ramo d’azienda relativo alla clinica garantirebbe 14 milioni di euro di equity; il Comune ha successivamente rinunciato all’impugnazione presso il Consiglio di Stato della sentenza, contrariamente alle preliminari affermazioni del Sindaco ed evidentemente prendendo atto dei rilievi del tribunale, e ha avviato un nuovo percorso amministrativo relativo alla compatibilità della struttura sanitaria con la programmazione regionale; CONSIDERATO CHE il PEF prevede, tra le fonti finanziarie dell’operazione, 14 milioni di euro, oltre interessi, derivanti dalla cessione del ramo d’azienda “Clinica”, da corrispondere in dieci rate annuali; non risultano pubblicamente noti il contratto da cui deriva tale obbligazione, le eventuali condizioni sospensive o risolutive, le garanzie e il rapporto tra i pagamenti e le necessarie autorizzazioni, l’accreditamento, il convenzionamento e il mantenimento dei posti letto con il Servizio sanitario regionale; gli artt. 9, 29, 30 e 39 della Convenzione disciplinano i rapporti tra opera pubblica e privata, il riequilibrio del PEF e le conseguenze economiche dell’eventuale recesso; Stadium S.p.A., costituita nel maggio 2025 con capitale sociale nominale di 6 milioni di euro, ha chiuso il primo esercizio con una perdita di euro 2.019.969 e una svalutazione dell’avviamento di euro 880.256; il ramo d’azienda conferito in Stadium era stato valutato in circa 7,5 milioni di euro, anche sulla base dei flussi economici futuri attesi dal progetto; nell’ambito della liquidazione giudiziale n. 13/2026 di Ternana Calcio S.r.l., chiesta da alcuni creditori che hanno così inibito la liquidazione volontaria già introdotta dalla proprietà, è stata disposta, per il 17 novembre 2026, la vendita in blocco del 100% delle azioni di Stadium S.p.A., cui è attribuito un valore di euro 1.200.000, nonché dell’azione giudiziale relativa all’atto del 24 luglio 2023 con cui Ternana Calcio trasferiva a Ternana Women il ramo d’azienda del settore femminile; tale azione interessa un’operazione nel cui perimetro risultavano compresi anche terreni collegati al progetto della clinica; dalla relazione del Collegio sindacale risulta inoltre che il precedente Collegio aveva ipotizzato, con riferimento alla stessa operazione, una “distrazione di valore per circa un milione di euro a danno della società Ternana Calcio”; l’esito dell’azione giudiziale potrebbe pertanto assumere rilievo rispetto alla disponibilità delle aree, alla cessione del ramo clinica e alla sostenibilità del PEF; la vendita del 100% di Stadium rende inoltre necessario verificare l’applicazione delle disposizioni della Convenzione relative alla variazione della compagine societaria e alla permanenza dei requisiti economici, finanziari, patrimoniali e professionali del concessionario. TUTTO CIÒ PREMESSO, SI INTERROGANO IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE se sia stata conclusa la valutazione legale annunciata il 13 aprile 2026 sugli effetti della sentenza TAR n. 125/2026 sulla Convenzione e, in caso affermativo, quali siano le conclusioni; quali atti, pareri e presupposti giuridici consentano oggi al Comune di ritenere valida ed efficace la Convenzione dopo l’annullamento della determina n. 2088/2025; quale sia il contratto da cui deriva il corrispettivo di 14 milioni di euro previsto per la cessione del ramo clinica, quali condizioni e garanzie lo assistano e se il Comune ne abbia acquisito copia; si chiede la trasmissione della relativa documentazione nei limiti consentiti dalla legge; se il pagamento dei 14 milioni sia dovuto indipendentemente dall’eventuale futuro accreditamento e convenzionamento della clinica e dal mantenimento dei posti letto con il SSR; in caso contrario, quali eventi possano incidere sui pagamenti e quali conseguenze produrrebbero sul PEF; se il mancato o successivo venir meno dell’accreditamento o convenzionamento possa costituire, direttamente o indirettamente, un Evento di Disequilibrio ai sensi degli artt. 9, 29 e 30 della Convenzione e, in tale eventualità, quali somme potrebbero essere riconosciute a Stadium ai sensi dell’art. 39, con relativa quantificazione aggiornata; se il Comune abbia acquisito e valutato il bilancio 2025 di Stadium e l’impairment test dell’11 giugno 2026; quali verifiche siano state svolte sulla solidità economico-finanziaria del concessionario, sulla permanenza dei requisiti convenzionali e sull’eventuale necessità di ricapitalizzazione o rafforzamento patrimoniale; se il Comune abbia acquisito la relazione o perizia sulla base della quale il 100% di Stadium è stato valutato euro 1.200.000 e se tale valutazione sia stata considerata nelle verifiche sulla solidità patrimoniale del concessionario; se il Comune abbia acquisito, e in caso affermativo con quali modalità, gli atti dell’azione giudiziale relativa al trasferimento del 24 luglio 2023 e valutato gli eventuali effetti di un suo accoglimento sulla disponibilità delle aree, sul procedimento sanitario, sulla cessione del ramo clinica, sul PEF e sulla Convenzione; quali procedure il Comune abbia attivato o intenda attivare, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Convenzione, in vista della vendita del 100% di Stadium; quale organo verificherà i requisiti del futuro aggiudicatario ovvero a quali verifiche o condizioni sarà subordinata l’eventuale prosecuzione della concessione; se, alla luce del parere reso nell’agosto 2023 dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie – il Comune abbia effettuato o ritenga necessario effettuare una verifica sull’attuale assetto societario della Nuova Ternana e sulla posizione del Sindaco Stefano Bandecchi rispetto alla società, ai fini dell’eventuale applicazione dell’art. 63 del D.Lgs. 267/2000 e delle altre disposizioni in materia di incompatibilità; se siano stati acquisiti pareri o valutazioni degli organi competenti e, in caso affermativo, quali siano le conclusioni; se risulti al Comune che Stadium S.p.A., dopo il rigetto del proprio ricorso incidentale con la sentenza TAR Umbria n. 125/2026, abbia deciso di non proporre appello al Consiglio di Stato; quali informazioni siano state acquisite in merito e se l’eventuale mancata impugnazione sia stata valutata con riferimento agli effetti sulla Convenzione, sul PEF e sul nuovo procedimento sanitario; di trasmettere integralmente la nota della Curatela richiamata dall’assessore Anibaldi nella risposta consiliare del luglio 2026, con data e protocollo, e di indicare il numero e l’oggetto del fascicolo ANAC richiamato nella stessa occasione, gli atti trasmessi dal Comune, le eventuali richieste dell’Autorità e lo stato del procedimento; chi sia oggi responsabile della gestione, manutenzione e sicurezza del Libero Liberati; quali interventi siano stati eseguiti da Stadium dall’avvio della concessione, con quali costi e fonti di finanziamento, e quali verifiche, sia tecniche sia economico-finanziarie, abbia effettuato il Comune; quale sia il titolo contrattuale in forza del quale la Nuova Ternana utilizza attualmente lo stadio Libero Liberati, quale sia il canone o corrispettivo dovuto a Stadium S.p.A., chi abbia negoziato e sottoscritto tale accordo per ciascuna delle parti e se il Comune ne abbia acquisito copia; quali verifiche siano state effettuate in relazione al contemporaneo svolgimento, da parte del medesimo soggetto, della funzione di amministratore unico di Stadium S.p.A. e di quella di direttore generale della Nuova Ternana; se siano stati verificati gli adempimenti e le misure applicabili ai sensi dell’art. 2391 c.c. in materia di interessi degli amministratori, quali misure siano state concretamente adottate e se il Comune abbia acquisito la relativa documentazione; se, tenuto conto dell’attuale assetto proprietario e di controllo della Nuova Ternana e del ruolo del Sindaco, il Comune abbia verificato se i rapporti economici tra Stadium S.p.A. e la società sportiva utilizzatrice del Libero Liberati possano determinare situazioni rilevanti ai sensi degli artt. 63 e 78 del D.Lgs. 267/2000, anche con riferimento agli obblighi di astensione; quali siano gli esiti di tali verifiche e quali misure siano state adottate per garantire la piena separazione tra l’interesse dell’Ente proprietario dello stadio e gli interessi economici della società sportiva. Si richiede risposta scritta nei termini regolamentari e risposta orale in Consiglio comunale, nonché la trasmissione ai consiglieri interroganti degli atti, dei pareri e della documentazione richiamati nella risposta, nell’esercizio delle prerogative previste dall’art. 43 del D.Lgs. 267/2000 e dalla normativa vigente.
I consiglieri Pierluigi Spinelli Claudio Fiorelli Emidio Gubbiotti Leonardo Patalocco Michele Di Girolamo Terni