Articolo 11. – (Simboli nazionali e lingua ufficiale)
1. La Bandiera Nazionale, simbolo della sovranità della Repubblica, dell’indipendenza, unità e integrità del Portogallo, è quella adottata dalla Repubblica in seguito alla Rivoluzione del 5 ottobre 1910.
2. L’Inno Nazionale è «A Portuguesa».
3. La lingua ufficiale è il Portoghese.
La più bella del mondo - la Costituzione del Portogallo
La costituzione del Portogallo del 1976 è la costituzione più bella del mondo
Articolo 10. – (Suffragio universale e partiti politici)
1. Il popolo esercita il potere politico attraverso il suffragio universale, uguale, diretto, segreto e periodico, il referendum e nelle altre forme previste nella Costituzione.
2. I partiti politici concorrono all’organizzazione e all’espressione della volontà popolare, nel rispetto dei principi dell'indipendenza nazionale, dell'unità dello Stato e della democrazia politica.
Articolo 9. – (Compiti fondamentali dello Stato)
Sono compiti fondamentali dello Stato:
a) Garantire l’indipendenza nazionale e creare le condizioni politiche, economiche, sociali e culturali che la promuovano;
b) Garantire i diritti e le libertà fondamentali e il rispetto dei principi dello Stato di diritto democratico;
c) Difendere la democrazia politica, assicurare e incentivare la partecipazione democratica dei cittadini alla risoluzione dei problemi nazionali;
d) Promuovere il benessere e la qualità della vita del popolo e l’uguaglianza sostanziale tra i portoghesi, e rendere del pari effettivi i diritti economici, sociali, culturali e ambientali, mediante la trasformazione e la modernizzazione delle strutture economiche e sociali;
e) Proteggere e valorizzare il patrimonio culturale del popolo portoghese, difendere la natura e l’ambiente, preservare le risorse naturali e assicurare una corretta utilizzazione del territorio;
f) Assicurare l’insegnamento e la valorizzazione permanente, difendere l’uso e promuovere la diffusione internazionale della lingua portoghese;
g) Promuovere lo sviluppo armonioso di tutto il territorio nazionale, considerando, specificatamente, il carattere ultraperiferico degli arcipelaghi delle Azzorre e di Madeira;
h) Promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne.
Articolo 8. – (Diritto Internazionale)
1. Le norme e i principi di diritto internazionale generali o comuni fanno parte integrante del diritto portoghese.
2. Le norme contenute nelle convenzioni internazionali regolarmente ratificate o approvate entrano in vigore nell’ordinamento interno dopo la pubblicazione ufficiale e come tali vincolano sul piano internazionale lo Stato Portoghese.
3. Le norme emanate dai competenti organi delle organizzazioni internazionali delle quali fa parte il Portogallo entrano in vigore direttamente nell’ordinamento interno, secondo quanto è stabilito nei rispettivi trattati costitutivi.
4. Le disposizioni dei trattati che disciplinano l’Unione europea e le norme emanate dalle sue istituzioni, nell’esercizio delle proprie competenze, sono applicabili nell’ordinamento interno nei termini definiti dal diritto dell’unione nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato di diritto democratico.
Articolo 7. – (Relazioni internazionali)
1. Nelle relazioni internazionali il Portogallo si regge sui principi dell’indipendenza nazionale, del rispetto dei diritti dell’uomo, dei diritti dei popoli, dell’uguaglianza tra gli Stati, della soluzione pacifica dei conflitti internazionali, della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati e di cooperazione con tutti gli altri popoli per l’emancipazione e il progresso dell’umanità.
2. Il Portogallo favorisce l’abolizione dell’imperialismo, del colonialismo e di ogni altra forma di aggressione, dominio e sfruttamento nelle relazioni con gli altri popoli, così come il disarmo generale, simultaneo e controllato, lo scioglimento dei blocchi politico-militari e l’introduzione di un sistema di sicurezza collettiva per la creazione di un ordine internazionale capace di assicurare la pace e la giustizia nelle relazioni tra i popoli.
3. Il Portogallo riconosce il diritto dei popoli all’autodeterminazione e all’indipendenza e allo sviluppo, così come il diritto all’insurrezione contro ogni forma di oppressione.
4. Il Portogallo mantiene legami privilegiati di amicizia e di cooperazione con i paesi di lingua portoghese.
5. Il Portogallo si impegna nel rafforzamento dell’identità europea e nel sostegno delle azioni degli Stati Europei dirette a favorire la democrazia, la pace, lo sviluppo economico e la giustizia nelle relazioni tra i popoli.
6. Il Portogallo, in condizioni di reciprocità, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato di diritto democratico e del principio di sussidiarietà e con l’obiettivo di realizzare la coesione economica, sociale e territoriale, di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la definizione e l’esecuzione di una politica estera, di sicurezza e di difesa comuni, può convenire sull’esercizio in comune, in cooperazione o da parte delle istituzioni dell’Unione dei poteri necessari alla costruzione e al rafforzamento dell’unione europea.
7. Il Portogallo, al fine della realizzazione di una giustizia internazionale che promuova il rispetto per i diritti della persona umana e dei popoli, può accettare la giurisdizione del Tribunale Penale Internazionale a condizioni di reciprocità e secondo gli altri termini stabiliti nello Statuto di Roma.
Articolo 6. – (Stato unitario)
1. Lo Stato è unitario e rispetta nella sua organizzazione e nel suo funzionamento il regime autonomo insulare e i principi di sussidiarietà, di autonomia degli enti locali e di decentramento democratico della pubblica amministrazione.
2. Gli arcipelaghi delle Azzorre e di Madeira costituiscono regioni autonome dotate di statuti politico-amministrativi e di propri organi di governo.
Articolo 5. – (Territorio)
1. Il Portogallo comprende il territorio storicamente definito nel continente europeo e gli arcipelaghi delle Azzorre e di Madera.
2. La legge definisce l’estensione e il confine delle acque territoriali, la zona economica esclusiva e i diritti del Portogallo nei fondali marini contigui.
3. Lo Stato non rinuncia ad alcuna parte del territorio portoghese o dei diritti di sovranità che esercita su di esso, salvo rettifica delle frontiere.
Articolo 4. – (Cittadinanza portoghese)
Sono cittadini portoghesi le persone considerate tali dalla legge o dalle convenzioni internazionali.
Articolo 3. – (Sovranità e legalità)
1. La sovranità, una e indivisibile, appartiene al popolo, che la esercita secondo le norme previste dalla Costituzione.
2. Lo Stato è soggetto alla Costituzione e fondato sul principio di legalità democratica.
3. La validità delle leggi e di tutti gli altri atti dello Stato, delle regioni autonome, del potere locale e di ogni altro ente pubblica dipende dalla loro conformità alla Costituzione.
Articolo 2. – (Stato di diritto democratico)
La Repubblica Portoghese è uno Stato di diritto democratico, fondato sulla sovranità popolare, sul pluralismo di espressione e di organizzazione politica democratica, sul rispetto e la garanzia di effettività dei diritti e delle libertà fondamentali e sulla separazione e interdipendenza dei poteri, che si propone la realizzazione della democrazia economica, sociale e culturale e il rafforzamento della democrazia partecipativa.
Articolo 1. – (Repubblica Portoghese)
Il Portogallo è una Repubblica sovrana, fondata sulla dignità della persona umana e sulla volontà popolare e impegnata nella costruzione di una società libera, giusta e solidale.
PREAMBOLO
Il 25 aprile 1974 il Movimento delle Forze Armate, coronando la lunga resistenza del popolo portoghese e interpretando i suoi sentimenti profondi, ha rovesciato il regime fascista.
La liberazione del Portogallo dalla dittatura, dall’oppressione e dal colonialismo ha rappresentato una trasformazione rivoluzionaria e l’inizio di una svolta storica della società portoghese.
La Rivoluzione ha restituito ai Portoghesi i diritti e le libertà fondamentali. Nell’esercizio di questi diritti e libertà, i legittimi rappresentanti del popolo si sono riuniti per elaborare una Costituzione che corrisponde alle aspirazioni del Paese.
L’Assemblea Costituente consacra la decisione del popolo portoghese di difendere l’indipendenza nazionale, di garantire i diritti fondamentali dei cittadini, di fissare i principi fondamentali della democrazia, di assicurare il primato dello Stato di diritto democratico e di intraprendere il cammino verso una società socialista, nel rispetto della volontà del popolo portoghese, in vista della costruzione di un Paese più libero, più giusto e più fraterno.
L’Assemblea Costituente, riunita nella sessione plenaria del 2 aprile 1976, approva e decreta la seguente Costituzione della Repubblica Portoghese:
Clique aqui para solicitar o seu anúncio patrocinado.
Localização
Categoria
Website
Endereço
Lisbon
